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La traduzione giuridica
di: Paola Apuzzo
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Articolo
La traduzione giuridica
Quando anni fa ho dato l'unico esame di diritto obbligatorio del corso di laurea
in traduzione, il solo concetto che avevo chiaro in mente alla fine era che il
diritto, disciplina incomprensibile e di una noia mortale, non faceva sicuramente
per me. Ironia vuole che il destino, se non proprio spazzato via, abbia almeno
in parte ribaltato questa come altre mie incrollabili certezze di allora (fra
le altre: "A Milano io? Piuttosto la morte!"). Così, dopo due romantici anni di
intenso lavoro e grande arricchimento professionale in tutt'altro ambito traduttivo
(cosa di cui sarò sempre grata, e l'antropologia medica resta per me il primo
amore), ho imparato la prima grande lezione di vita lavorativa: anche i traduttori
mangiano tre volte al giorno (io personalmente anche più spesso); e il romanticismo
va bene ma se poi lo stomaco comincia a protestare, occorre divenire pratici.
Risultato: sono ormai più di sei anni che lavoro come traduttrice interna in uno
studio legale milanese e, quel che è peggio, mi piace pure.
Naturalmente in questi sei anni non avrò certo maturato un'esperienza da veterana,
in compenso ho preso (e continuo a prendere) parecchie "zuccate" e per ora ho
accumulato più bernoccoli che certezze. Inoltre, se la mia esperienza di traduttrice
è limitata, è la prima volta che mi trovo a scrivere di qualcosa che ho sempre
visto come un lavoro essenzialmente fatto di pratica. Proverò quindi a procedere
illustrando le varie "zuccate" e "bernoccoli" che ho via via collezionato nella
speranza di trarne qualche indicazione utile anche per chi legge.
La traduzione giuridica è noiosa. Che la traduzione giuridica non fosse poi quella "pizza" che credevo l'ho intuito
il giorno stesso che ho messo piede in Studio, quando, durante le presentazioni,
mi sono trovata faccia a faccia con due giovani avvocatesse con in mano… una bambola.
In effetti, la traduzione giuridica è un campo talmente vasto che virtualmente
può coprire ogni settore di interesse per l'uomo, tutto ciò che è codificato -
o, se si preferisce, tutto ciò che è "sanzionabile". Naturalmente, come in ogni
altra disciplina, esistono diverse branche del diritto, e all'interno di queste
numerosissime specializzazioni. So di studi legali specializzati esclusivamente
in fideiussioni marittime: probabilmente, se avessi trovato lavoro in uno di questi,
dopo un po' avrei optato per tirare la cinghia e tornare al mio primo amore. Ma
in genere studi di questo tipo non hanno un traduttore interno e, quando non affidano
le traduzioni ad un collaboratore giurista, si rivolgono ad agenzie di traduzione
specializzate, oppure liberi professionisti con cui instaurano un rapporto di
fiducia; e questi, a loro volta, sono liberi di… cercare il romanticismo altrove,
se credono.
Gli studi legali dove è più facile incontrare un traduttore che collabora in
maniera stabile quando non è addirittura un dipendente, sono in genere studi civilisti
medio-grandi con una clientela estera che spesso assistono su diversi fronti (contrattualistica,
contenzioso, adempimenti societari, corporate governance, ecc.). Questo offre al traduttore l'opportunità di venire a contatto con settori
diversi, talvolta molto lontani dal diritto (che non vuol dire illegali!). Per
fare un esempio, da quando ho iniziato a lavorare nel campo della traduzione giuridica,
mi sono trovata alle prese con le materie più disparate: dalle famose bambole
e pupazzetti contraffatti ad un'istanza al Consiglio di Stato per un film controverso,
da un brevetto sull'acciaio a uno sui tappi di bottiglie, da contratti di licenza
e merchandising ad atti giudiziali, passando anche per un paio di testi legislativi
completi, fra cui la Legge sul diritto d'autore. Come si può vedere, esistono
anche traduzioni di routine ma la maggior parte del tempo, prima di poter tradurre
una sola parola, occorre fare un grosso lavoro di documentazione, il che non lascia
molto spazio alla noia.
Un traduttore professionista lavora solo verso la propria lingua madre. Nella mia esperienza lavorativa, nonostante la diffidenza e gli scrupoli iniziali,
mi sono ritrovata soprattutto a tradurre dalla mia lingua madre (l'italiano) in
inglese - "Orrore, orrore!": sono d'accordo, il traduttore serio lavora solo in
passiva e avendo scelta avrei fatto diversamente; ma, un po' per il discorso prosaico
di cui sopra relativo al mio metabolismo, un po' perché in giro sicuramente c'era
chi avrebbe fatto di meglio ma, di fatto, c'era anche chi faceva di peggio, alla
fine mi sono armata di coraggio e ho cercato di lavorare con la massima serietà
possibile. Del resto, una delle cose che mi hanno insegnato all'università è che
il buon traduttore si vede al "test del pagamento": se a lavoro finito ti pagano
e, soprattutto, ti chiamano per un nuovo incarico, vuol dire che la traduzione
tanto male non era.
Oltre a queste motivazioni poco scientifiche, ce n'è una più pratica e, se vogliamo,
banale: il testo giuridico italiano classico (atto, contratto o testo legislativo)
è generalmente scritto in una lingua difficile, per iniziati, non solo nel senso
che fa uso di una terminologia tecnica (come del resto accade in molti altri tipi
di linguaggi settoriali, ad esempio in quello medico) ma anche che "l'ambiente
linguistico" in cui tale terminologia è calata è piuttosto complesso, caratterizzato
da un registro elevato, un uso abbondante di parole, locuzioni e brocardi (sorta
di proverbi o locuzioni che sintetizzano un concetto giuridico generalmente accettato)
in latino (che non si ritrovano solo nella terminologia tecnica, ad esempio ab intestato, fumus boni iuris o, più semplicemente, fumus!, periculum in mora, an e quantum, ma anche nella lingua "di contorno": a quo/ad quem, rectius, de plano, per citarne alcuni - e guai a pensare di lasciarli tali e quali, al destinatario
potrebbero semrbare arabo!), periodi spesso molto lunghi, ecc. Tale complessità
lessicale si riscontra in misura molto minore nel linguaggio giuridico inglese
che, pur essendo parimenti caratterizzato da un registro più elevato di quello
dell'inglese standard, l'uso di tecnicismi e periodi anche lunghi e privi di virgole
(cosa riscontrabile soprattutto nella contrattualistica americana), al tempo stesso
utilizza una lingua comunque più semplice, predilige la costruzione paratattica
e non ha il "complesso della ripetizione" tipico dell'italiano, anche tecnico,
ma vi fa abbonante ricorso pur di preservare la chiarezza del riferimento testuale
(ragion per cui, ad esempio, se in una clausola appare il Lincesor, questo termine sarà utilizzato quattro o cinque volte, insomma ogniqualvolta
si faccia riferimento allo… stesso(!) - ridondanza che, ovviamente, non potrà
essere mantenuta nella versione del testo in italiano). Una misura della "distanza"
fra il sistema italiano e quello inglese può essere data dal fatto che, mentre
in Italia gli atti, anche i più semplici, sono quasi sempre redatti da un avvocato
(o chi per lui) secondo una struttura soggetta a requisiti formali e sostanziali
ma in cui comunque lo scrivente può dare libero sfogo alla propria vena creativa
(ovviamente nei limiti opportuni ai fini della tutela degli interessi del cliente),
in Inghilterra atti con funzioni equivalenti ai nostri ricorsi e atti di citazione
possono essere "compilati" su moduli prestampati disponibili anche su Internet.
Ritornando alle produzioni nostrane, è comprensibile come, di fronte a un testo
che può mettere in difficoltà anche un italiano di cultura media (quali certi
testi legislativi - personalmente, il mio battesimo di fuoco l'ho avuto con la
Legge Maccanico), il committente spesso si senta più "tranquillo" ad affidare
la traduzione ad un madrelingua italiano con il quale eventualmente chiarire i
punti più difficili; questo soprattutto nel caso dell'avvocato che ha dimestichezza
con la lingua d'arrivo ed è comunque in grado di verificare l'attendibilità del
risultato finale. E' utile infatti ricordare che in molti casi il committente
dà un incarico di traduzione non perché si tratti di qualcosa che non sa fare
ma perché questa soluzione al cliente costa meno.
Il testo giuridico è un testo tecnico, ed è quindi caratterizzato da una terminologia
univoca. In effetti, questo bernoccolo me lo potevo risparmiare: già nel 1986 Claude
Bédard, nel suo La traduction technique: principes et pratique, aveva bollato questa certezza come uno dei tanti miti dei traduttori alle prime
armi. E' pur sempre vero che ogni linguaggio tecnico aspira a rigorosità, completezza
e, soprattutto, univocità. Proprio per questo esistono organizzazioni internazionali
che si occupano di standardizzare i linguaggi settoriali e le rispettive equivalenze;
la stessa Unione europea produce una quantità impressionante di glossari tecnici
che tuttavia sono creati per fini interni e spesso non possono essere applicati
tels quels al di fuori del contesto comunitario. Ma se per molti linguaggi settoriali l'esigenza
di trovare le famose equivalenze "1 a 1" tra lingue diverse (vale a dire, a un
termine della lingua di partenza corrisponde uno e un solo termine nella lingua
d'arrivo) è un mito, per la traduzione giuridica questa è una vera e propria utopia.
A differenza di altri tipi di traduzione tecnico-specialistica, quella giuridica
(e qui la mia gavetta con l'antropologia medica mi è tornata utile) è caratterizzata
dall'esigenza di mediare non solo tra lingue diverse ma anche fra sistemi più
o meno distanti a seconda che abbiano radici comuni (come il diritto romano, per
esempio, per i sistemi italiano e francese) o meno (come, semplificando, il sistema
italiano e quello inglese). Ecco così le macrodistinzioni quale quella classica
fra Paesi di common law (Gran Bretagna e Stati Uniti, per citare i più ovvi) e Paesi di civil law (come l'Italia per l'appunto); ma appare subito evidente che all'interno di questi
due grandi insiemi occorrerà fare ulteriori distinzioni, almeno tante quanti sono
vari Paesi in cui essi si sono sviluppati dando luogo a espressioni del diritto
autonome e diversificate, sottoinsiemi che si toccano o tutt'al più si sovrappongono
in parte.
E qui già si affaccia la prima tentazione: "Dov'è il problema? A stati diversi
corrispondono sistemi e lingue diversi: basta tracciare una bella riga e tenerla
presente ". In realtà, se si va più a fondo, si vedrà che le differenze non si
fermano ai confini nazionali né a quelli linguistici. Vi sono Paesi dove coesistono
lingue diverse ma un unico ordinamento (ad esempio il Belgio, con le due lingue
ufficiali francese e fiammingo, variante del neerlandese) e Paesi all'interno
del quale si sono sviluppati sistemi diversi: è questo il caso, per esempio, del
Regno Unito, dove la tentazione del luogo comune "inglese = britannico" va respinta
una volta di più alla luce della coesistenza del sistema inglese accanto, ad esempio,
a quello scozzese. Nelle federazioni di Stati, quali gli Stati Uniti d'America,
parallelamente agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati esiste (oppure, ove
previsto dalla legge, prevale) quello federale; e poi naturalmente ci sono le
organizzazione internazionali nate in virtù di trattati internazionali per il
perseguimento di fini determinati, fra cui naturalmente l'Unione europea, istituita
originariamente come una "comunità" di Stati con precipue finalità economiche
e andata via via sviluppandosi con ambizioni ben maggiori, tanto da dare vita
ad un diritto tutto suo. Tutte queste realtà, pur avendo fonti comuni e punti
di contatto, si differenziano fra loro, il che fa sì che, ad esempio, il linguaggio
giuridico del diritto americano non sia automaticamente intercambiabile con quello
del diritto inglese o canadese, né consente di applicare la terminologia comunitaria
nella lingua di uno Stato Membro direttamente al diritto interno di quello stesso
Stato.
Per poter tradurre un testo tecnico è sufficiente trovare dei testi paralleli. Tutte le distinzioni fatte fin qui potrebbero sembrare un puro esercizio di
ginnastica mentale, e sicuramente un giurista vi troverà numerose inesattezze,
di cui ovviamente mi scuso. Gli anni di pratica come traduttrice in uno studio
legale chiaramente non fanno di me né un avvocato né tantomeno un'esperta di dottrine
giurisprudenziali. Ma purtroppo il problema di qualsiasi traduttore, sia tecnico
o meno, è che, almeno per sommi capi, deve capire quello che traduce; del resto,
proprio per questo, nei settori estremamente tecnici (quale ad esempio quello
della letteratura medica), il lavoro di traduzione non è affidato a traduttori
professionisti bensì a professionisti del settore che hanno sviluppato conoscenze
linguistiche (ma, ahimè, spesso non traduttive, ed è questa una sfumatura che,
come i traduttori ben sanno, sfugge ai più). Anche qui come altrove, la virtù
sta nel mezzo: la soluzione ideale è quella del traduttore che "sa" un po' di
diritto che collabora con il professionista del diritto che "sa" un po' della
lingua straniera e, meglio ancora, conosce non solo il sistema giuridico di partenza
ma anche quello di arrivo. In mancanza (o meglio: soprattutto in mancanza - ma
il discorso, come si sarà capito, vale sempre), il traduttore dovrà studiare,
documentarsi e cercare quelli che in gergo sono i famosi "testi paralleli", ovvero
testi nella lingua d'arrivo aventi funzione equivalente a quello nella lingua
di partenza. E qui di nuovo il serpente torna a mordersi la coda.
Alla luce di quanto detto finora appare chiaro che ogni sistema del diritto è
espressione di una cultura a sé stante, potremmo dire una visione del mondo particolare,
che affonda le proprie radici anche molto lontano e che si è evoluta nello spazio
e nel tempo. In molti casi il traduttore alle prese con un termine tecnico non
dovrà semplicemente risolvere il problema di trovare l'equivalente nella lingua
di arrivo ma dovrà prima capire se la "cosa" cui tale termine si riferisce (il
referente, appunto) è vista e interpretata con gli stessi occhi anche dal destinatario
della traduzione - in altre parole, se mittente e destinatario del processo comunicativo
stanno parlando della stessa "cosa". Esempio: quando in italiano diciamo che il
sig. Tal de Tali è proprietario di un terreno, ovvero vanta su tale terreno un
diritto di proprietà, in generale intendiamo che quel terreno è suo e nessuno
glielo può togliere e quindi lo stesso proprietario sarà libero di affittarlo
(o meglio, concederlo in locazione) a chicchessia. Ma se lo stesso terreno si
trova, poniamo, in Inghilterra, quello che noi chiamiamo proprietario in realtà
è solo un lessor che è sì libero di dare il terreno in locazione ad un lessee ma non perché vanti un diritto di proprietà sul terreno. In Inghilterra, infatti,
tutta la terra appartiene alla corona che ne è l'unica proprietaria assoluta;
tutti quelli che di fatto la possiedono (come il nostro lessor) in realtà sono solo tenants, ovvero la "tengono" per la durata del loro estate. Tutta questa terminologia
risale addirittura al Medioevo e si rifà al sistema feudale: è, appunto, espressione
di una "visione del mondo" ben diversa da quella su cui sono costruiti gli ordinamenti
dei paesi di civil law e rappresenta un vero campo minato per il povero traduttore il quale, più si
addentra nel "mistero", più si rende conto di quanto sia difficile trovare una
traduzione soddisfacente anche per termini apparentemente banali come "beni mobili
e immobili" o mortgage. Di qui appare evidente che anche la risorsa preziosa dei testi paralleli va
utilizzata con molta cautela, con la consapevolezza che ogni termine e situazione
vanno contestualizzati e che, nella maggior parte dei casi, non esistono facili
equivalenze.
Tanto su Internet si trova tutto. Appunto, a volte si trova anche troppo. Ma andiamo con ordine.
All'inizio della "carriera" di traduttore giuridico, alle prese con vari dubbi
esistenziali ("Cosa c'entro io con la traduzione giuridica?!?" e "Chi me l'ha
fatto fare?"), ho naturalmente cercato conforto nell'aiuto per eccellenza di tutti
i traduttori: il dizionario, nella specie il "Dizionario giuridico" di Francesco
de Franchis, edito da Giuffrè. Anche il traduttore alle prime armi sa che il dizionario,
per quanto ben fatto e completo (il che, data la velocità con cui si evolve ogni
lingua, latino a parte, è pura utopia), non è che un accessorio, fondamentale
ma non sempre risolutivo, e che quindi non vi troverà mai tutte le risposte. Ma
chi, come me allora, quasi completamente digiuno di diritto, prende per la prima
volta in mano il Dizionario del de Franchis, potrebbe perdere ogni speranza: è
tutto un fiorire di "grosso modo", "non esiste un equivalente" e simili locuzioni
poco rassicuranti… Al secondo tentativo, si strappa i capelli; al terzo strappa
direttamente i fogli del tomo. Da queste considerazioni si potrebbe dedurre che
il Dizionario in questione non vale niente: nulla di più falso, è un'opera estremamente
curata e dettagliata e, per quanto ne so, la più completa nel suo genere. Tuttavia,
si rivolge al giurista più che al traduttore, e per poter mettere adeguatamente
a frutto questo strumento occorre avere già qualche nozione di diritto (cosa in
cui peraltro la lunga introduzione può essere d'aiuto).
In realtà, il merito di questo dizionario è proprio quello di sottolineare le
innumerevoli differenze (ma credo che ormai il concetto sia chiaro) e sfumature
che caratterizzano i vari mondi del diritto; pertanto, una volta superati lo scoramento
e il timore reverenziale, il traduttore è spinto ad approfondire, documentarsi
e formarsi un proprio bagaglio terminologico specializzato man mano che lavora,
magari creandosi un glossario personale dove annotare le proprie "bestie nere".
A questo punto è pronto anche per Internet.
Navigando troverà miliardi di informazioni (tra cui la malcapitata rivista on line che ospita questo intervento), ma naturalmente occorrerà di volta in volta essere
cauti, specie quando non è possibile risalire alla fonte. E' questo il caso di
molti glossari generosamente condivisi dai loro autori con gli utenti di Internet,
ma talvolta privi di qualsiasi indicazione di attendibilità o di origine, per
cui a prima vista non è possibile identificare a quale sistema giuridico si riferisce
(sarà in francese perché si riferisce al diritto francese o piuttosto a quello
canadese? Però, se fa riferimento alla monarchia, forse si tratta di un glossario
belga…).
Utilissime invece le varie Convenzioni e Trattati internazionali con accesso
on line, specie se il testo che dobbiamo tradurre vi fa espresso riferimento. Anzi,
ove vengano citati testualmente articoli e clausole di un trattato di cui esista
una versione o traduzione ufficiale nella nostra lingua d'arrivo, quella sarà
l'unica traduzione possibile, pertanto sarà imperativo reperire il testo che ci
interessa.
Il portale dell'Unione europea (che, fra funzionari e traduttori free lance, dispone dell'apparato di traduzione più grande al mondo, dato che tutta la
sua produzione legislativa è tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione)
offre una serie di strumenti davvero preziosi, primi fra tutti i testi legislativi,
per l'appunto: all'indirizzo http://europa.eu.int/eur-lex è possibile consultare tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni emanate
dalle varie istituzioni europee, che possono tornare utili non solo quando occorre
citarli ma anche quando si è in difficoltà a tradurre un termine o un istituto
di cui l'Unione si è occupata. Naturalmente, in quest'ultimo caso andrà tenuto
presente che si tratta di una traduzione "ufficiale" solo all'interno dei 15 Stati
Membri, ma che non necessariamente è intelligibile o accettabile al di fuori di
tale contesto. Oltre a questo motore di ricerca, esiste quello della Corte di
Giustizia europea e del Tribunale di Primo Grado (Curia, http://curia.eu.int/it/index.htm), dove sono pubblicate le sentenze delle due corti da una certa data in poi
(l'archivio on line viene via via completato) ma non in tutte le lingue dell'Unione.
Infine, all'indirizzo http://europa.eu.int/eurodicautom si può consultare l'Eurodicautom, più che un glossario un database che incrocia
le varie occorrenze, corredate da contesto, del termine ricercato nella letteratura
prodotta dai vari organi dell'Unione con le rispettive traduzioni; anche qui,
valgono le considerazioni di cui sopra.
Ancora, oltre ai vari dizionari disponibili on line (anche se in realtà pochi giuridici interligua e con la raccomandazione di diffidare
di quelli che danno solo uno o due termini, senza esempi o contesto), su Internet
è possibile reperire formulari, documentazione varia e molta contrattualistica.
Tuttavia, per chi traduce verso l'inglese, occorre tener presente che questa è
la lingua di scambio di tutto il mondo economico e finanziario e, naturalmente,
anche i contratti fra soggetti di nazionalità diverse vengono spesso redatti in
inglese, anche quando questa non è la lingua parlata né dall'una né dall'altra
parte contrattuale. In altre parole, l'inglese è sempre più parlato e scritto
da soggetti che non sono madrelingua inglesi; e, come osservava un mio docente
universitario, John Taylor, è sempre più influenzata dall'uso dei "non-madrelingua".
Con questo non intendo dire che, nel dubbio, meglio diffidare sempre e comunque
di quanto si incontra; ma del resto, come dice sempre un mio amico oltre che mio
capo, "Sì ma… hai verificato?"
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